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SICUREZZA SUL LAVORO “IN PILLOLE”: VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO

Il datore di lavoro è il soggetto individuato dal D.Lgs 81/2008 in materia di “Sicurezza Sul Lavoro” obbligato a valutare tutti i possibili rischi presenti in azienda.

Al fine di fornire tutte le informazioni necessarie al rispetto e alla corretta attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente e per evitare di incorrere nelle pesanti conseguenze di carattere amministrativo e penale previste, proseguiamo l’analisi di alcuni aspetti specifici, ma di fondamentale importanza, previsti dalla normativa focalizzando l’attenzione sulla “Valutazione dei Rischi dovuti ad Agenti Chimici” nei luoghi di lavoro.

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI AD AGENTI CHIMICI

La “Valutazione del Rischio Chimico” deve essere effettuata antecedentemente all’inizio dell’attività e prevede come prima azione preliminare il censimento di tutte le sostanze e miscele presenti nel ciclo lavorativo.

Gli agenti chimici sono tutti gli elementi o composti, sia soli che nei loro miscugli allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti (compreso lo smaltimento come rifiuti) mediante qualsiasi attività lavorativa, prodotti intenzionalmente e immessi o meno sul mercato.

Lo strumento più completo per ricavare informazioni sulla pericolosità di sostanze e di miscele, è la Scheda di Sicurezza (SDS).

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di tenere in azienda tutte le Schede di Sicurezza dei prodotti chimici che vengono utilizzati.

Una volta ricevute le Schede di Sicurezza la “Valutazione del Rischio Chimico” può essere effettuata tramite l’uso di modelli di calcolo affidabili, attraverso diverse fasi:

analisi del processo lavorativo e classificazione delle mansioni;

identificazione degli agenti chimici pericolosi;

proprietà pericolose degli agenti chimici identificati;

informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore e fornitore tramite la Scheda di Sicurezza (SDS);

livello, tipo e durata dell’esposizione;

▪ circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza degli agenti chimici pericolosi;

valori limite di esposizione (VLEP) e valori limite biologici;

▪ le misure preventive e protettive adottate o da adottare;

▪ le eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese;

definizione del livello di rischio per ogni sostanza e possibili effetti cumulativi.

Il datore di lavoro, a seguito della valutazione effettuata, per ogni singolo lavoratore o per ogni gruppo omogeneo di esposizione, qualora si individua un “rischio superiore all’irrilevante per la salute e/o basso per la sicurezza”, deve provvedere a:

misure specifiche di prevenzione e protezione;

misure in caso di incidenti o di emergenza;

sorveglianza sanitaria;

cartelle sanitarie e di rischio.

Inoltre l’esito della valutazione dovrà essere inserito all’interno di altri documenti riguardanti la sicurezza, tra cui:

Piano Operativo della Sicurezza (POS) in caso di attività in Titolo IV;

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) nel caso in cui i lavoratori di ditte esterne siano potenzialmente esposti a tale rischio.

Il Datore di Lavoro, secondo l’art. 229 del D.lgs. 81/2008, deve obbligatoriamente sottoporre i lavoratori esposti agli agenti chimici a Sorveglianza Sanitaria con l’ausilio del Medico Competente.

Tale sorveglianza deve essere effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno.

La Sorveglianza Sanitaria viene effettuata:

prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione;

periodicamente, di norma una volta l’anno, o con periodicità diversa decisa dal Medico Competente;

• all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

La valutazione ha l’obbligo di aggiornamento con periodicità quadriennale per tutti i prodotti già valutati o ad ogni nuovo prodotto utilizzato nel ciclo lavorativo.

PACCHETTO COMPLETO SERVIZIO “SICUREZZA”

Al fine di affiancare gli imprenditori nel puntuale e preciso assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, Confartigianato Imprese Crema, oltre all’organizzazione dei Corsi di Formazione, ha previsto un “Servizio Sicurezza a 360°”, effettuato da professionisti certificati.

Per maggiori informazioni, e per fissare un appuntamento al fine di verificare la situazione aziendale è possibile contattare la Segreteria della Confartigianato Imprese Crema (Giada Giussani: tel. 0373-87112; sicurezza@confartigianatocrema.it).

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