BONUS NATALE (con integrazione DL 167 del 14/11/2024): COSA C'E' DA SAPERE?
21/11/2024
Per l’anno 2024 è stata introdotta una indennità una tantum denominata Bonus Natale, pari a 100 euro, spettante esclusivamente ai lavoratori dipendenti (titolari di reddito di lavoro dipendente). Il bonus viene erogato unitamente alla tredicesima mensilità, elemento retributivo previsto dai contratti di lavoro subordinato, ed è stato confermato dalla circolare n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate del 10 ottobre 2024. Sono esclusi dal beneficio i titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente, come previsto dall’articolo 50 del TUIR (ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi).
QUALI SONO I REQUISITI PER AVERNE DIRITTO?
– Aver conseguito nel periodo d’imposta 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro.
– Il lavoratore deve avere a carico fiscalmente almeno un figlio.
– L’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione di lavoro dipendente. Per il periodo d’imposta 2024, l’importo che costituisce la soglia della c.d. no tax area è pari a 8.500 euro.
La richiesta del bonus, in caso di coniugi entrambi potenziali beneficiari, dovrà essere effettuata da uno solo dei due al proprio datore di lavoro.
QUANDO I FIGLI SONO CONSIDERATI A CARICO?
La norma prevede che le persone debbano possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro.
COME SI CALCOLA IL REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 28.000 EURO?
Ai fini del Reddito complessivo si considerano anche:
• i redditi assoggettati a cedolare secca;
• i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime “forfettario”;
Il Reddito Complessivo così considerato è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
NEL CASO DI MANCANZA DEL CONIUGE IL BONUS SPETTA?
Spetta nel caso in cui il lavoratore ha almeno un figlio a carico fiscalmente.
L’AMMONTARE DEL BONUS È FISSO O VARIA IN BASE ALLE GIORNATE EFFETTIVAMENTE LAVORATE?
Il bonus di 100 euro spetta tenendo conto del periodo di lavoro nell’anno d’imposta 2024.
Pertanto, occorre tenere conto del medesimo criterio di calcolo delle detrazioni fiscali. Va dunque considerato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente.
COSA DEVE FARE IL LAVORATORE CHE PRESUME DI AVERE TUTTI I REQUISITI PER FRUIRE DELL’INDENNITÀ?
È necessaria una specifica richiesta del lavoratore al datore di lavoro in cui attesta di averne diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli a carico. Il lavoratore deve evidentemente tenere conto del reddito complessivo e degli altri redditi che concorrono al reddito di riferimento.
COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?
Il datore di lavoro, ricevuta la dichiarazione del lavoratore, eroga il bonus tenendo conto, ove ricorrano, le condizioni previste che, nello specifico, sono: carico familiare (almeno un figlio); reddito complessivo del lavoratore non superiore a 28 mila euro; imposta lorda calcolata sul reddito di lavoro dipendente superiore alle detrazioni.
Il datore di lavoro verifica successivamente in sede di conguaglio se il lavoratore ne aveva effettivamente diritto e provvede all’eventuale recupero a debito o a credito del lavoratore.
COMPILAZIONE DEL MOD. F24
I sostituti d’imposta compensano il credito derivante dall’anticipo del bonus Natale ai lavoratori, nel Mod. F24, utilizzando il codice tributo 1703 di nuova istituzione, denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti”.
Il codice tributo 1703 va esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”. Nell’eventualità in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del bonus Natale precedentemente riconosciuto al lavoratore e poi risultato non spettante, va sempre utilizzato il codice tributo 1703 ma il relativo importo va esposto nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.
COSA DEVE FARE IL LAVORATORE CHE HA RICEVUTO IL BONUS E NON NE AVEVA DIRITTO?
Il lavoratore deve verificare di averne diritto e nel caso gli fosse stato erogato e non spettasse, deve restituirlo in sede di dichiarazione fiscale (730 o dichiarazione dei redditi) o con conguaglio in busta paga.
Nel caso in cui invece ne avesse diritto e non gli fosse stato erogato potrà richiederlo sempre in sede di dichiarazione fiscale.
NEL CASO DI CONTRATTI PART TIME IL BONUS VA PROPORZIONATO?
Il bonus non va riproporzionato in caso di contratto a tempo parziale. Spetta in misura inferiore solo nel caso in cui le giornate di detrazione di lavoro dipendente spettanti siano inferiori a quelle spettanti per l’intero periodo d’imposta.
NEL CASO DI PIÙ RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE NEL 2024 (ES. PART TIME), QUAL È L’IMPORTO DEL BONUS?
Il lavoratore ne ha diritto una volta soltanto per cui dovrà richiedere l’indennità esclusivamente a un datore di lavoro. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19/E del 2024 ha chiarito che l’indennità è corrisposta dal datore di lavoro individuato dal lavoratore mediante consegna della dichiarazione di possesso dei requisiti.
POSSONO FRUIRE DEL BONUS I LAVORATORI DOMESTICI CHE NON HANNO UN SOSTITUTO D’IMPOSTA?
Si, in presenza delle condizioni previste debbono effettuarne richiesta in sede di dichiarazione 730 o dichiarazione dei redditi.