Chiarimenti su obbligo nomina consulente ADR, relative esenzioni e formazione del personale
20/06/2024
In riferimento alle precedente comunicazione, si informa che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una circolare che fornisce chiarimenti al Decreto Ministeriale che obbliga i soggetti coinvolti nel trasporto delle merci pericolose alla nomina di un consulente ADR.
La circolare ribadisce che, in base all’accordo internazionale, anche lo speditore deve nominare un consulente ADR. elencando nel contempo i casi di esenzione già previsti dal D.M. MIT del 7 agosto 2023.
L’esenzione alla nomina del consulente prevede tuttavia l’obbligo di formazione del personale e la tenuta del registro per tutte le spedizioni e i trasporti di merci pericolose ADR.
Nello specifico, la citata circolare ha fornito i seguenti chiarimenti:
1) il personale dell’impresa coinvolto nelle attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento, scarico e nella gestione dei documenti deve essere formato;
2) la formazione deve essere periodica;
3) la durata e la periodicità dei corsi di formazione è lasciata alla discrezione del Legale Rappresentante sulla base del livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte nella regolamentazione e nelle procedure stesse (solitamente l’accordo ADR viene rinnovato ogni 2 anni);
4) il registro è obbligatorio e deve essere aggiornato con le informazioni relative a tutte le spedizioni/trasporti in ADR distinte per invio in colli (calcolo dei 1.000 punti) e spedizioni rinfusa/cisterna;
5) il conteggio annuale delle operazioni va fatto dal mese di gennaio al mese di dicembre;
6) il conteggio delle operazioni è per sede operativa e per ogni sede operativa va tenuto un registro e vanno rispettati i limiti di operazioni mensili e annui.
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