sabato 21 dicembre 2024 Vai al profilo Facebook dell'Associazione

SICUREZZA SUL LAVORO: LE NOVITA’ IN MATERIA DI “MISURE ANTINCENDIO”

A fronte delle numerose richieste di chiarimento ricevute in questo periodo, ricordiamo che con l’entrata in vigore nell’ottobre scorso di alcuni Decreti Ministeriali sono state introdotte importanti novità per quanto riguarda le misure antincendio e la gestione delle emergenze.

CLASSI DI RISCHIO INCENDIO

La normativa in oggetto ha rivisto la denominazione delle classi di “rischio incendio”.

Pertanto le precedenti definizioni di “rischio basso”, “rischio medio” e “rischio elevato” sono state modificate in “livello 1”, “livello 2” e “livello 3”, lasciando le precedenti denominazioni (basso - medio - alto) all’ambito esclusivo della materia “sicurezza sul lavoro”.

CORSI FORMAZIONE

Significativi cambiamenti sono stati introdotti anche per quanto riguarda i corsi di formazione per gli “ADDETTI ANTINCENDIO” formalmente incaricati, rendendo obbligatorio l’aggiornamento degli stessi ogni 5 anni e prevedendo nel contempo il contenuto dell’aggiornamento.

Me vediamo nel dettaglio come è ora regolamentata la formazione per gli addetti all’antincendio.

La durata di ogni corso base rimane confermata in 4 ore per il “livello 1” (ex rischio basso), 8 ore per il “livello 2” (ex rischio medio) e 16 per il “livello 3” (ex rischio elevato).

La durata dei corsi di aggiornamento è stata quindi fissata in 2 ore per il “livello 1”, 5 ore per il “livello 2” e 8 ore per il “livello 3”.

Per il “livello 1”, inoltre, è stata resa obbligatoria la prova pratica in cui tutti gli addetti in formazione devono esercitarsi con gli estintori nello spegnimento di un principio d’incendio.

La parte teorica dei Corsi di Formazione potrà essere svolta sia in presenza che online, mentre la parte pratica dovrà essere svolta unicamente in presenza.

Resta inteso che tutti i corsi effettuati in precedenza e programmati fino a 6 mesi dall’entrata in vigore del nuovo decreto, conclusi con attestati riportanti ancora i precedenti livelli di rischio (Basso, Medio, Elevato), rimangono validi.

Entrando tuttavia in vigore l’obbligo dell’aggiornamento, fino ad ora non obbligatorio ma solo consigliato, le nuove disposizioni hanno previsto anche la tempistica per programmare ed effettuare i percorsi formativi di aggiornamento:

         corsi effettuati da meno di 5 anni: devono essere aggiornati allo scadere dei 5 anni

         corsi effettuati da più di 5 anni: devono essere aggiornati entro un anno dall’entrata in vigore del decreto e perciò non oltre il 4 ottobre 2023.

PIANO DI EMERGENZA

Il Decreto in questione ha anche confermato l’obbligatorietà del “Piano di Emergenza” per i luoghi di lavoro che occupano più di 10 lavoratori e per tutte le attività che sono soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI).

La novità è che il piano di emergenza diventa obbligatorio anche nei luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone (indipendentemente dal numero di lavoratori, quindi anche meno di 10).

Per tutte le attività che rimangono escluse da questo obbligo, il datore di lavoro deve integrare nel documento di valutazione dei rischi tutte quelle misure organizzative e gestionali che siano necessarie a fronteggiare un’emergenza: di fatto un “mini piano di emergenza”.

In tutte le attività in cui è obbligatorio il piano di emergenza, dovrà poi essere effettuata almeno annualmente una prova di emergenza che consenta sia di testare le procedure predisposte, sia di “allenare” i lavoratori ad intervenire in queste situazioni di emergenza.

SORVEGLIANZA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO

In relazione alla sorveglianza dei dispositivi antincendio, la normativa aggiornata prevede che “oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione riservata a tecnici specializzati, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo”.

Pertanto la sorveglianza consiste nel controllo visivo per verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili ed individuabili e non presentino danni materiali accertabili.

La sorveglianza può essere effettuata dagli addetti antincendio formalmente incaricati dall’azienda o da qualsiasi altro lavoratore e deve essere registrata, non necessariamente su di un registro cartaceo ma volendo anche su supporto informatico.

Si consiglia di effettuare questa sorveglianza una volta al mese.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio “Sicurezza Sul Lavoro” della Confartigianato Imprese Crema (Laura Granata 0373 87112 – laura@confartigianatocrema.it).

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